AVVISO - OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC


OBBLIGATORIETÀ ISCRIZIONE

Si ricorda che, in base alla legge 3/18 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, l’iscrizione all’Ordine Professionale è obbligatoria per tutti i professionisti che esercitano la professione sanitaria e che nell’esercizio della professione senza iscrizione si configura il reato di  esercizio abusivo della professione sia nell’ambito di attività libero professionale, che nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente subordinato pubblico o privato. Diversamente si incorre nelle sanzioni di cui all’art. 348 cp che è stato sostituito ed oggi così recita: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 50.000. La condanna comporta ……omissis…. altresì la interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata ………….omissis”.

In merito alle conseguenze civili si sottolinea inoltre che, l’attività professionale svolta in mancanza di iscrizione è priva di riconoscimento contrattuale e di tutela, mentre in ipotesi di procurati danni a terzi, la richiesta di risarcimento nei tuoi confronti sarebbe inevitabile, senza possibilità alcuna di difesa.


ALERT

Si informano i dipendenti, collaboratori e consulenti dell'OPI di Latina che nella seduta del Consiglio Direttivo del giorno 19-12-2023 è stata approvata la nuova procedura per le segnalazioni Whistleblowing aggiornata al recente dlgs 24/2023 presente al link https://www.opilatina.it/lt/whistleblowing e nella sezione Amministrazione Trasparente|Altri contenuti|Prevenzione della corruzione


E' possibile contattare l'ENPAPI tramite il numero 800 070 070

-dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00

-martedì e giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 15.30

risponderà il personale ENPAPI in base alle area di interesse selezionata tra le disponibili, aggiornate costantemente in relazione alle tematiche pià ricorrenti.

 

" Art. 8 VERIFICA E VALUTAZIONE DEONTOLOGICA DA PARTE DELL’ORDINE PROVINCIALE

1. Gli infermieri liberi professionisti iscritti agli Ordini provinciali sono tenuti al rispetto delle presenti linee guida  (Vademecum sulla libera professione - Revione 2020), al fine di semplificare la verifica e il rispetto delle stesse e del Codice Deontologico nonché la trasparenza e correttezza dei messaggi.
Gli interessati dovranno richiedere una valutazione preventiva, da presentare ai rispettivi Ordini di appartenenza, sulla rispondenza, per forma e contenuti, della propria comunicazione pubblicitaria alle norme del Codice Deontologico. Ricevuta la suddetta richiesta, l’OPI provvederà senza indugio, motivando adeguatamente l'eventuale parere
negativo, fatto salvo quanto stabilito all’art. 5, comma 5. È comunque vietata la pubblicità meramente autocelebrativa e comparativa con messaggi di natura promozionale o suggestiva.

2. L'inosservanza di quanto previsto dalle presenti linee guida, è passibile di sanzioni
disciplinari a norma delle Leggi e dei Regolamenti vigenti".

Le Linee Guida per gli Ordini Provinciali sono riferite a tutte le forme di pubblicità sanitaria, effettuate con qualsiasi mezzo di diffusione, compresa la carta intestata, utilizzate dagli Infermieri liberi professionisti nell'esercizio della professione, svolta in forma individuale, associata, , all'interno di Cooperative Sociali o Società Tra Professionisti (STP).

Per agevolare l'iscritto nella individuazione e produzione di modalità e materiali conformi, l'OPI di Latina ha istituito apposita procedura per consentire all'iscritto di richiedere una valutazione preventiva della rispondenza della propria comunicazione pubblicitaria alle norme del codice deontologico, utilizzando le succitate Linee Guida.
1. L'iscritto che intende richiedere parere preventivo alla pubblicità deve compilare ed inviare a questo Ordine via  PEC (da propria PEC) Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. unitamente alla copia di un documento in corso di validità, la relativa richiesta utilizzando la modulistica scaricabile di seguito;
2. L'Ordine provvederà a far pervenire all'iscritto il proprio parere motivato, a mezzo Pec

 

MATERIALE (da prendere in visione):

Vademecum sulla libera professione - Revisione 2020

Linee Guida sull'utilizzo del Marchio approvate dal Comitato Centrale Fnopi il 26 novembre 2011

 

MODULISTICA (cliccare sul link):

Richiesta di nulla osta per comunicazione pubblicitaria (Mod.01)

Richiesta di nulla osta – targa (Mod 02)

I lberi professionisti che hanno notificato all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina (OPI di Latina) l'inizio della libera professione e fossero interessati alla pubblicazione dei propri dati personali per favorire un contatto professionale, compilare la richiesta di autorizzazione sottostante.

ESTIONE SEPARATA ENPAPI

GESTIONE SEPARATA ENPAPI

 

All’articolo 8 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, è stato inserito, in sede di conversione in legge 7 agosto 2012, n. 135, il nuovo comma 4 ter, che così recita: “Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica provvede all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima applicando, a decorrere dal 1° gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla predetta gestione separata, fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata.”

ENPAPI, in attuazione della suddetta normativa, ha posto in essere tutti gli adempimenti necessari per l’istituzione della Gestione Separata ed ha sottoposto il nuovo Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata all’attenzione dei Ministeri Vigilanti per la consueta approvazione, intervenuta il 29/03/2013.

 

ISCRITTI

L’art.1, comma1, del Regolamento dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono iscritti alla Gestione Separata ENPAPI gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali, svolgono attività lavorativa di natura infermieristica nella forma di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di collaborazione non abituale (c.d. mini co.co.co.”)”.

Sono pertanto iscritti alla Gestione Separata:

• i titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa,

• i titolari di contratto a progetto,

• i componenti gli organi di amministrazione e controllo di Studi Associati e Cooperative,

• i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei Ordini Provinciali ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE qualora svolgano contestualmente attività di lavoro di autonomo (attrazione del reddito nella sfera libero professionale),

• i collaboratori occasionali di cui all’art. 61, comma 2, D.Lgs. 276/2003.

 

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ ASSOGGETTABILI

I compensi assoggettabili a contribuzione presso la Gestione Separata si riferiscono allo svolgimento delle attività previste dai singoli profili professionali.

Tra le attività rientranti nei profili professionali è inclusa quella di docenza. Ad esempio, gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari, anche se lavoratori dipendenti, autorizzati dalla propria struttura ad effettuare attività di docenza in materie sanitarie presso Università, scuole professionali o altri istituti, che abbiano stipulato contratti di collaborazione non abituale (cd. mini cococo) sono destinatari della riforma: i committenti dovranno presentare denunce retributive ed effettuare i versamenti contributivi all’ENPAPI, Gestione Separata.

È importante precisare che sono assoggettati a contribuzione i compensi percepiti per lo svolgimento di attività attribuite al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione.

 

Per maggiori informazioni clicca sul sito Gestione Separata ENPAPI

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFRMIERE/ASSISTENTE SANITARIO/INFERMIERE PEDIATRICO IN FORMA LIBERO-PROFESSIONALE

A Chi esercita la libera Professione Infermieristica.

 

 

 

LEGGERE CON ATTENZIONE!!!!!

Per gli obblighi derivanti dall’esercizio dell’attività libero professionale in:

a) in forma individuale

b) in forma aggregata attraverso:

  • Studio associato
  • Cooperativa sociale
  • Società tra professioni 
  •                       LEGGERE ATTENTAMENTE IL VADEMECUM (sotto allegato).

La comunicazione di inizio della attività libero professionale all'Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di appartenenza è obbligatoria e va effettuata entro 30 giorni dall'avvio dell'attività libero-professionale. Altrettanto obbligatoria è la comunicazione di cessazione dell’attività libero-professionale. In entrambi casi la modulistica è reperibile in questa sezione (esercizio in forma individuale).

Nei casi di esercizio della libera professione in forma aggregata:

Lo Studio Associato notifica all'Ordine delle Professioni Infermieristiche  di appartenenza la sua costituzione entro 30 giorni trasmettendo:

  • copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
  • copia del certificato di attribuzione della partita IVA;
  • elenco degli infermieri associati con l’indicazione degli estremi d’iscrizione all'Albo professionale e copia della documentazione attestante la posizione assicurativa (R.C.) e quella previdenziale (ENPAPI);
  • elenco degli altri professionisti associati.

Ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'elenco degli associati, non-ché l'eventuale cessazione dell'attività, dovrà essere comunicata all'Ordine provinciale entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.

Nel caso in cui lo Studio Associato eserciti in modo non occasionale attività infermieristica in una provincia diversa da quella dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina (OPI di Latina) presso la quale è depositata la notifica di costituzione, esso è tenuto a dichiarare all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina (OPI ) della provincia presso cui esercita:

  • l'avvio dell’attività libero professionale;
  • l'Ordine di iscrizione;
  • l’attestazione della trasmissione della documentazione necessaria, inerente l’attività libero professionale, all' Ordine delle Professioni Infermieristiche di appartenenza

 Sarà cura dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina (OPI di Latina) procedere alla verifica delle dichiarazioni ricevute.

 La Cooperativa Sociale notifica all' Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) provinciale di appartenenza almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività infermieristica:

     -  l'atto costitutivo, lo statuto e il regolamento interno ai sensi della Legge 142/2001; 

     -  la copia del certificato di attribuzione del Codice fiscale e partita IVA;

     -  l'elenco dei soci infermieri e copia della documentazione attestante la posizione assicurativa (R.C.) e quella previdenziale (ENPAPI);

     - il nominativo dell’infermiere responsabile per l'area infermieristica, comprensivo dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (D.L. 185/2008).

Nel caso in cui la Cooperativa eserciti in modo non occasionale attività infermieristica in una provincia diversa da quella dell'Ordine presso cui è depositata la notifica di costituzione, è tenuta a dichiarare all'Ordine della Provincia presso cui esercita:

  • l'avvio dell’attività libero professionale;
  • l'Ordine di iscrizione;
  • di aver adempiuto alla trasmissione della documentazione necessaria, inerente l’attività libe-ro professionale, all'Ordine di iscrizione.

Per le Società tra Professionisti  si rimanda a quanto stabilito dal vademecum (sotto allegato).

Il allegato è disponibile il VADEMECUM sulla libera professione.

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI) 
ENPAPI ha un’unica sede a Roma in Via Alessandro Farnese, 3 – 00192 Roma.
Gli uffici dell’ente sono aperti per il ricevimento del pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.
Gli iscritti ENPAPI possono anche contattare il servizio di call-center al numero 800.070.070 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 – FAX: 06/3670.4490
sito: https://enpapi.online/ – Email/PEC:

Per quesiti di carattere generale presentati da iscritti e non iscritti Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Per la Gestione Separata ENPAPI e per i Committenti Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Per Iscrizioni, esoneri, riscatti, contribuzione volontaria, variazione dati anagrafici e professionali Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Per il versamento dei contributi per l’anno in corso, dichiarazioni reddituali per l’anno in corso, rimborso contributi, riduzione ed esonero dei contributi Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Per i contributi relativi agli anni pregressi, per le dichiarazioni reddituali per gli anni pregressi, per il recupero crediti  in generale Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Per le prestazioni pensionistiche ed assistenziali Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Slitta quindi dal 1° all’8 febbraio il termine ultimo per inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie e dei rimborsi relativi al 2020 da parte di tutti i soggetti tenuti a tale adem-pimento dalla normativa vigente.

 

Ogni anno, entro il 31 gennaio, scatta l’obbligo per strutture sanitarie, medici e professionisti della salute di inviare i dati sanitari dei loro pazienti al Sistema TS per l’elaborazione del 730 Precompilato.

Il Dm 1° settembre 2016 del Ministero dell’economia e delle finanze, attuativo dell’articolo 3 comma 4 del D.lgs 175/2014, ha esteso a partire dal 1° gennaio 2016 a nuovi soggetti (tra i quali gli iscritti agli albi degli infermieri) l’obbligo dell’invio al Sistema TS, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati di spesa sanitaria sostenuta dai cittadini.

Di conseguenza, gli infermieri titolari di partita Iva  che hanno emesso fatture a privati per prestazioni sanitarie dovranno, in estrema sintesi:
1. accreditarsi ed abilitarsi al sistema TS (Tessera Sanitaria);
2. trasmettere, ,entro il termine previsto i dati delle fatture emesse;
3. verificare l’esito dell’invio.

L’infermiere può delegare un incaricato, purché abilitato come intermediario fiscale, alla trasmissione dei dati su indicati.
Si allegano le istruzione operative del Sistema TS.

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