AVVISO - OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC


OBBLIGATORIETÀ ISCRIZIONE

Si ricorda che, in base alla legge 3/18 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, l’iscrizione all’Ordine Professionale è obbligatoria per tutti i professionisti che esercitano la professione sanitaria e che nell’esercizio della professione senza iscrizione si configura il reato di  esercizio abusivo della professione sia nell’ambito di attività libero professionale, che nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente subordinato pubblico o privato. Diversamente si incorre nelle sanzioni di cui all’art. 348 cp che è stato sostituito ed oggi così recita: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 50.000. La condanna comporta ……omissis…. altresì la interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata ………….omissis”.

In merito alle conseguenze civili si sottolinea inoltre che, l’attività professionale svolta in mancanza di iscrizione è priva di riconoscimento contrattuale e di tutela, mentre in ipotesi di procurati danni a terzi, la richiesta di risarcimento nei tuoi confronti sarebbe inevitabile, senza possibilità alcuna di difesa.


ALERT

Si informano i dipendenti, collaboratori e consulenti dell'OPI di Latina che nella seduta del Consiglio Direttivo del giorno 19-12-2023 è stata approvata la nuova procedura per le segnalazioni Whistleblowing aggiornata al recente dlgs 24/2023 presente al link https://www.opilatina.it/lt/whistleblowing e nella sezione Amministrazione Trasparente|Altri contenuti|Prevenzione della corruzione


 

 

 

 

ATTENZIONE!!!! Gli iscritti che avessero attivato la PEC con OPI di Latina, non hanno alcun obbligo di comunicazione nei confronti di questo Ordine.

 

LA PEC NON VA ASSOLUTAMENTE CONFUSA CON I "TRADIZIONALI" INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA.

Ti ricordo che, in adempimento al disposto dall'art. 16, comma 7, Legge 28.01.2009 n. 2, (GU del 28/1/2009 supplemento ordinario n. 14/L), l'obbligatorietà di tutti i professionisti iscritti ad un Albo Professionale di acquisire un indirizzo PEC e di comunicarlo, al proprio Ordine. La PEC (Posta Elettronica Certificata) è un sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata in plico con ricevuta di ritorno garantendo, quindi, l'opponibilità a terzi dell'avvenuta consegna.

Si ricorda che  PEC viene comunicata alla FNOPI, alle Autorità competenti compreso INI-PEC (Link INI PEC).

N.B  INI- PEC è l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata ed è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico con lo scopo di offrire un punto unico di  accesso istituzionale in cui effettuare le ricerca degli indirizzi di posta elettronica certificata.

Si ricorda inoltre, l’importanza del controllo dei messaggi ricevuti in  quanto con l’avvento della tecnologia informatica ed anche in un’ottica di risparmio di costi, molti Enti ed Uffici, tra cui INPS ed EQUITALIA, comunicano avvisi, notifiche, cartelle esattoriali ed altre comunicazioni, quasi esclusivamente tramite  PEC.

Per comunicare il proprio indirizzo PEC all’Ordine:

  • Scaricare il modulo
  • Compilare il modulo e firmarlo (n.b il modulo  è in formato editabile, pertanto è possibile compilarlo inserendo i dati richiesti in stampatello e successivamente procedere all'invio tramite PEC)
  • Scansionare il modulo in PDF
  • Scansionare un Documento di identità in PDF
  • Inviare i file con la propria PEC (NO EMAIL) alla PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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