AVVISO - OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC


OBBLIGATORIETÀ ISCRIZIONE

Si ricorda che, in base alla legge 3/18 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, l’iscrizione all’Ordine Professionale è obbligatoria per tutti i professionisti che esercitano la professione sanitaria e che nell’esercizio della professione senza iscrizione si configura il reato di  esercizio abusivo della professione sia nell’ambito di attività libero professionale, che nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente subordinato pubblico o privato. Diversamente si incorre nelle sanzioni di cui all’art. 348 cp che è stato sostituito ed oggi così recita:Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 50.000. La condanna comporta ……omissis…. altresì la interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata ………….omissis”.

In merito alle conseguenze civili si sottolinea inoltre che, l’attività professionale svolta in mancanza di iscrizione è priva di riconoscimento contrattuale e di tutela, mentre in ipotesi di procurati danni a terzi, la richiesta di risarcimento nei tuoi confronti sarebbe inevitabile, senza possibilità alcuna di difesa.


 

La  Legge 6 novembre 2012, n. 190 (link is external), “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ha introdotto per la prima volta in Italia una norma finalizzata a tutelare il dipendente pubblico che segnala condotte illecite all’interno dell’ambiente di lavoro e a favorire così l’emersione di fattispecie di illecito. Tale misura è nota nei paesi anglosassoni con il termine whistleblowing, la cui traduzione letterale è “soffiare il fischietto” ma è interpretabile quale “denuncia”.

Precisamente l’art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012,  inserisce all’interno del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,. n. 165 (link is external) l’articolo 54-bis, intitolato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", che  vieta il ricorso a sanzioni, licenziamento o misure discriminatorie, dirette o indirette, avente effetti sulle condizioni di lavoro del whitleblower per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. La Legge 30 novembre 2017, n. 179. (link is external) “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, ha ampliato modalità e forme di tutela per i dipendenti pubblici e disposto analoghe forme di tutela anche per i dipendenti del settore privato.

Chiunque intenda segnalare fatti o comportamenti  illeciti  di cui sia venuto a conoscenza all’interno dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina, può inoltrare un’istanza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza OPI LATINA attraverso il format di seguito.

In alternativa, la segnalazione può essere inoltrata direttamente all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con le modalità previste nella pagina dedicata a "Segnalazioni di illecito - Whistleblowing (link is external)" a cui si rimanda.

 

INVIA LA SEGNALAZIONE

Allegati:
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