La Legge 6 novembre 2012, n. 190 (link is external), “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ha introdotto per la prima volta in Italia una norma finalizzata a tutelare il dipendente pubblico che segnala condotte illecite all’interno dell’ambiente di lavoro e a favorire così l’emersione di fattispecie di illecito. Tale misura è nota nei paesi anglosassoni con il termine whistleblowing, la cui traduzione letterale è “soffiare il fischietto” ma è interpretabile quale “denuncia”.
Precisamente l’art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012, inserisce all’interno del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,. n. 165 (link is external) l’articolo 54-bis, intitolato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", che vieta il ricorso a sanzioni, licenziamento o misure discriminatorie, dirette o indirette, avente effetti sulle condizioni di lavoro del whitleblower per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. La Legge 30 novembre 2017, n. 179. (link is external) “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, ha ampliato modalità e forme di tutela per i dipendenti pubblici e disposto analoghe forme di tutela anche per i dipendenti del settore privato.
Chiunque intenda segnalare fatti o comportamenti illeciti di cui sia venuto a conoscenza all’interno dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina, può inoltrare un’istanza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza OPI LATINA attraverso il format di seguito.
In alternativa, la segnalazione può essere inoltrata direttamente all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con le modalità previste nella pagina dedicata a "Segnalazioni di illecito - Whistleblowing (link is external)" a cui si rimanda.