AVVISO - OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC


OBBLIGATORIETÀ ISCRIZIONE

Si ricorda che, in base alla legge 3/18 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, l’iscrizione all’Ordine Professionale è obbligatoria per tutti i professionisti che esercitano la professione sanitaria e che nell’esercizio della professione senza iscrizione si configura il reato di  esercizio abusivo della professione sia nell’ambito di attività libero professionale, che nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente subordinato pubblico o privato. Diversamente si incorre nelle sanzioni di cui all’art. 348 cp che è stato sostituito ed oggi così recita: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 50.000. La condanna comporta ……omissis…. altresì la interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata ………….omissis”.

In merito alle conseguenze civili si sottolinea inoltre che, l’attività professionale svolta in mancanza di iscrizione è priva di riconoscimento contrattuale e di tutela, mentre in ipotesi di procurati danni a terzi, la richiesta di risarcimento nei tuoi confronti sarebbe inevitabile, senza possibilità alcuna di difesa.


ALERT

Si informano i dipendenti, collaboratori e consulenti dell'OPI di Latina che nella seduta del Consiglio Direttivo del giorno 19-12-2023 è stata approvata la nuova procedura per le segnalazioni Whistleblowing aggiornata al recente dlgs 24/2023 presente al link https://www.opilatina.it/lt/whistleblowing e nella sezione Amministrazione Trasparente|Altri contenuti|Prevenzione della corruzione


Modelli di Autocertificazione

La legge 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) in vigore dal 1° gennaio 2012, all'art. 15 comma 1 prevede che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art.46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/200 n. 445.

Nell’articolo 15 viene dunque, cesellata la disciplina in materia di certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione. Se sono relativi, infatti, a stati e qualità personali sono validi ed efficaci solo nei rapporti tra privati e dovranno al momento del rilascio da parte degli uffici riportare la seguente dicitura:”Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Nei rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione, invece, certificati ed atti di notorietà continuano ad essere soppiantati da dichiarazioni sostitutive.

Pertanto, dal 1° gennaio gli uffici pubblici non possono richiedere né rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni, nonché ai Gestori di pubblico servizio “Le Pubbliche Amministrazioni– ed i gestori di pubblici servizi sono infatti obbligati ad operare esclusivamente con le autodichiarazioni prodotte dai cittadini, favorendo la decertificazione voluta dalla legge.

Per maggiori dettagli sull'autocertificazione cliccare qui.

Al fine di agevolare la compilazione delle principali autocertificazioni da parte degli iscritti, questo Ordine ha predisposto di seguito i moduli in formato pdf.

Per i MODELLI DI AUTOCERTIFICAZIONE TELEMATICA vai al sito. Si ricorda che tutte le autocertificazioni, tranne se consegnate direttamente allo sportello, vanno trasmesse unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento.

 

Si ricorda che per essere iscritti all'Opi di Latina, ai sensi della L.3/18 occorre avere nella provincia di Latina: residenza o domicilio ( larticolo 43 del Codice civile fissa infatti il domicilio di una persona “nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”, quindi  il domicilio costituisce il luogo in cui la legge presume di trovare il soggetto indipendentemente dall'effettiva presenza in quel luogo, pertanto il domicilio deve essere POSTALE; mentre “la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”;) o domicilio professionale (luogo di lavoro come infermiere o infermiere pediatrico). In mancanza di una delle tre condizioni, l'iscritto dovrà richiedere il trasferimento all'Opi della Provincia in cui abbia trasferito la residenza o domicilio o domicilio professionale (N.B l'anno in cui va richiesto il trasferimento deve essere pagato SOLAMENTE all'OPI di provenienza (in questo caso a Latina) o non a quello a cui verrà trasferita l'iscrizione).

Qualsiasi modulo sottostante utilizzato andrà inviato per PEC  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  (esclusivamente da indirizzi PEC) con la copia fronte/retro di un documento di riconoscimento. Solo in mancanza di un indirizzo PEC (benchè obbligatorio) il modulo e la copia del documento potranno essere inviati a mezzo fax al numero 0773624633.

 

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