AVVISO - OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC


OBBLIGATORIETÀ ISCRIZIONE

Si ricorda che, in base alla legge 3/18 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, l’iscrizione all’Ordine Professionale è obbligatoria per tutti i professionisti che esercitano la professione sanitaria e che nell’esercizio della professione senza iscrizione si configura il reato di  esercizio abusivo della professione sia nell’ambito di attività libero professionale, che nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente subordinato pubblico o privato. Diversamente si incorre nelle sanzioni di cui all’art. 348 cp che è stato sostituito ed oggi così recita: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 50.000. La condanna comporta ……omissis…. altresì la interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata ………….omissis”.

In merito alle conseguenze civili si sottolinea inoltre che, l’attività professionale svolta in mancanza di iscrizione è priva di riconoscimento contrattuale e di tutela, mentre in ipotesi di procurati danni a terzi, la richiesta di risarcimento nei tuoi confronti sarebbe inevitabile, senza possibilità alcuna di difesa.


ALERT

Si informano i dipendenti, collaboratori e consulenti dell'OPI di Latina che nella seduta del Consiglio Direttivo del giorno 19-12-2023 è stata approvata la nuova procedura per le segnalazioni Whistleblowing aggiornata al recente dlgs 24/2023 presente al link https://www.opilatina.it/lt/whistleblowing e nella sezione Amministrazione Trasparente|Altri contenuti|Prevenzione della corruzione


ESTIONE SEPARATA ENPAPI

GESTIONE SEPARATA ENPAPI

 

All’articolo 8 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, è stato inserito, in sede di conversione in legge 7 agosto 2012, n. 135, il nuovo comma 4 ter, che così recita: “Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica provvede all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima applicando, a decorrere dal 1° gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla predetta gestione separata, fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata.”

ENPAPI, in attuazione della suddetta normativa, ha posto in essere tutti gli adempimenti necessari per l’istituzione della Gestione Separata ed ha sottoposto il nuovo Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata all’attenzione dei Ministeri Vigilanti per la consueta approvazione, intervenuta il 29/03/2013.

 

ISCRITTI

L’art.1, comma1, del Regolamento dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono iscritti alla Gestione Separata ENPAPI gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali, svolgono attività lavorativa di natura infermieristica nella forma di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di collaborazione non abituale (c.d. mini co.co.co.”)”.

Sono pertanto iscritti alla Gestione Separata:

• i titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa,

• i titolari di contratto a progetto,

• i componenti gli organi di amministrazione e controllo di Studi Associati e Cooperative,

• i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei Ordini Provinciali ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE qualora svolgano contestualmente attività di lavoro di autonomo (attrazione del reddito nella sfera libero professionale),

• i collaboratori occasionali di cui all’art. 61, comma 2, D.Lgs. 276/2003.

 

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ ASSOGGETTABILI

I compensi assoggettabili a contribuzione presso la Gestione Separata si riferiscono allo svolgimento delle attività previste dai singoli profili professionali.

Tra le attività rientranti nei profili professionali è inclusa quella di docenza. Ad esempio, gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari, anche se lavoratori dipendenti, autorizzati dalla propria struttura ad effettuare attività di docenza in materie sanitarie presso Università, scuole professionali o altri istituti, che abbiano stipulato contratti di collaborazione non abituale (cd. mini cococo) sono destinatari della riforma: i committenti dovranno presentare denunce retributive ed effettuare i versamenti contributivi all’ENPAPI, Gestione Separata.

È importante precisare che sono assoggettati a contribuzione i compensi percepiti per lo svolgimento di attività attribuite al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione.

 

Per maggiori informazioni clicca sul sito Gestione Separata ENPAPI

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