AVVISO - OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC


OBBLIGATORIETÀ ISCRIZIONE

Si ricorda che, in base alla legge 3/18 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, l’iscrizione all’Ordine Professionale è obbligatoria per tutti i professionisti che esercitano la professione sanitaria e che nell’esercizio della professione senza iscrizione si configura il reato di  esercizio abusivo della professione sia nell’ambito di attività libero professionale, che nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente subordinato pubblico o privato. Diversamente si incorre nelle sanzioni di cui all’art. 348 cp che è stato sostituito ed oggi così recita: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 50.000. La condanna comporta ……omissis…. altresì la interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata ………….omissis”.

In merito alle conseguenze civili si sottolinea inoltre che, l’attività professionale svolta in mancanza di iscrizione è priva di riconoscimento contrattuale e di tutela, mentre in ipotesi di procurati danni a terzi, la richiesta di risarcimento nei tuoi confronti sarebbe inevitabile, senza possibilità alcuna di difesa.


ALERT

Si informano i dipendenti, collaboratori e consulenti dell'OPI di Latina che nella seduta del Consiglio Direttivo del giorno 19-12-2023 è stata approvata la nuova procedura per le segnalazioni Whistleblowing aggiornata al recente dlgs 24/2023 presente al link https://www.opilatina.it/lt/whistleblowing e nella sezione Amministrazione Trasparente|Altri contenuti|Prevenzione della corruzione


L'attuale percorso formativo per diventare infermieri e per proseguire gli studi - una volta conseguito il titolo che abilita all'esercizio professionale -  si sviluppa su più livelli secondo le disposizioni del decreto del ministero dell'Università del 3 novembre 1999, n. 509 e successivamente modificato dal DM 22 ottobre 2004, n. 270.

Laurea in Infermieristica - DM 19 febbraio 2009
. Ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali (180 Cfu 1 credito = 30 ore).
 E' il titolo che abilita all'esercizio professionale (sostituisce i precedenti titoli di Infermiere professionale e di diploma universitario in Scienze infermieristiche).
 La durata accademicamente definita è di 3 anni. 

Come emerge dalla Legge 42/99, l'ambito di attività e di responsabilità di un infermiere è definito proprio dalla Laurea Triennale unitamente al Profilo Professionale ed al Codice Deontologico degli Infermieri.

Laurea magistrale - DM 270/04 (ex Laurea specialistica in Scienze infermieristiche, LS - DM 8 gennaio 2009)
. Ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata complessità (120 Cfu).
 La durata è di 2 anni.

Master primo livello - Corso di approfondimento scientifico e alta formazione permanente e ricorrente in ambiti specifici (area critica, geriatria, pediatria, salute mentale, sanità pubblica, management infermieristico ecc.), successivo al conseguimento della Laurea in Infermieristica (60 Cfu).

Master secondo livello.

 Corsi di approfondimento scientifico e alta formazione permanente e ricorrente in ambiti specifici, successivo al conseguimento della Laurea Magistrale (60 Cfu).

Dottorato di ricerca. Fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e di alta qualificazione.

Accesso al percorso formativo post-base.
 Hanno accesso alla formazione post-base tutti gli infermieri in possesso del diploma di laurea in Infermieristica, rilasciato ai sensi della normativa vigente, nonchè tutti gli altri infermieri ed infermieri pediatrici (ovviamente in possesso del titolo di scuola secondaria superiore) grazie all'art. 4 della legge n. 42 del 1999 e all'art.1 comma 10 della  legge n. 1 del 2002 che hanno reso equipollenti i precedenti diplomi al fine dell'esercizio professionale e del  proseguimento degli studi. 
I precedenti diplomi erano comunque conseguiti in ottemperanza a precise direttive europee (Accordo di Strasburgo del 1967: 4600 ore di formazione) e davano e danno titolo all'esercizio professionale infermieristico in tutta l'Unione Europea.

Sottocategorie

Consiglio Europeo degli Enti Regolatori delle Professioni InfermieristicheUS National Library of Medicine-National Institutes of HealthEnte Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione InfermieristicaFederazione Nazionale Ordini Professioni InfermieristicheMinistero della saluteAgenzia Nazionale per i Servizi Sanitari RegionaliFacebook Ordine