Si fa presente agli iscritti che ancora non hanno ritirato il tesserino, di provvedere al ritiro personalmente negli orari di apertura al pubblico o da terzi muniti di delega e fotocopia del documento di riconoscimento del delegante (titolare del tesserino)

Data l'ufficialità del documento ne discende che in caso di smarrimento o furto, va fatta la denuncia ai carabinieri, la cui fotocopia dovrà essere consegnata alla segreteria dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina, che  provvederà al rilascio del duplicato, su richiesta dell'interessato, portando due foto tessera uguali..

Cosa occorre per richiedere il tesserino professionale smarrito:

Natura della tessera rilasciata dal ordine.

La pubblicazione del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, avente per oggetto "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" , ha riproposto il quesito relativo alla validità ed efficacia della tessera di riconoscimento rilasciato dai ordini agli iscritti all'albo.

Una breve analisi permette di affermare che due sono gli elementi costituenti di riconoscimento:

  • Il primo, di natura oggettiva, si riferisce alla sua espressione materiale che deve essere cartacea, magnetica o informatica, incorporando la fotografia del titolare;
  • Il secondo, di  natura soggettiva, e' che tale documento deve essere rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altri stati.

Il fine di tale due elementi e' quello che esso deve consentire l'identificazione personale del titolare.

Si impone quindi la domanda:"i ordini sono p.a. ?" a cui la risposta non può che essere positiva, supportata sia da quanto  determina il decreto legislativo 3/2/1993 n° 29 e sue modificazioni, sia da quanto sostenuto dal secondo comma art. 35 del d.p.r. 445/2000.

Pertanto gli enti pubblici da quest'ultimo costituiti rientrano nel contempo nella dizione "pubblica amministrazione italiana" e nella dizione "amministrazione dello stato"

Conferma ulteriore della validità della tessera del ordini e' data dallo stesso art. 35 del decreto nominato che letteralmente dispone:

1. "In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può essere sempre sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2".

2. Sono equipollenti alla carta di identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro, rilasciate da una amministrazione dello stato.

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