AVVISO - OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC


OBBLIGATORIETÀ ISCRIZIONE

Si ricorda che, in base alla legge 3/18 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, l’iscrizione all’Ordine Professionale è obbligatoria per tutti i professionisti che esercitano la professione sanitaria e che nell’esercizio della professione senza iscrizione si configura il reato di  esercizio abusivo della professione sia nell’ambito di attività libero professionale, che nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente subordinato pubblico o privato. Diversamente si incorre nelle sanzioni di cui all’art. 348 cp che è stato sostituito ed oggi così recita: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 50.000. La condanna comporta ……omissis…. altresì la interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata ………….omissis”.

In merito alle conseguenze civili si sottolinea inoltre che, l’attività professionale svolta in mancanza di iscrizione è priva di riconoscimento contrattuale e di tutela, mentre in ipotesi di procurati danni a terzi, la richiesta di risarcimento nei tuoi confronti sarebbe inevitabile, senza possibilità alcuna di difesa.


ALERT

Si informano i dipendenti, collaboratori e consulenti dell'OPI di Latina che nella seduta del Consiglio Direttivo del giorno 19-12-2023 è stata approvata la nuova procedura per le segnalazioni Whistleblowing aggiornata al recente dlgs 24/2023 presente al link https://www.opilatina.it/lt/whistleblowing e nella sezione Amministrazione Trasparente|Altri contenuti|Prevenzione della corruzione


Gli Ordini provinciali sono enti di diritto pubblico non economico, istituiti e regolamentati da apposite leggi come Collegi (Legge 29 ottobre 1954, n. 1049, Dlcps 233/46 e Dpr 221/50) e dalla legge 3/2018 come Ordini.

La norma affida agli Ordini (ex Collegi) una finalità esterna e una finalità interna. La prima è la tutela del cittadino/utente che ha il diritto, sancito dalla Costituzione, di ricevere prestazioni sanitarie da personale qualificato, in possesso di uno specifico titolo abilitante, senza pendenze rilevanti con la giustizia ecc. La seconda finalità è rivolta agli infermieri iscritti all’Albo, che l'Ordine è tenuto a tutelare nella loro professionalità, esercitando il potere disciplinare, contrastando l’abusivismo, vigilando sul rispetto del Codice deontologico, esercitando il potere tariffario, favorendo la crescita culturale degli iscritti, garantendo l’informazione, offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio professionale.

In Italia gli Ordini delle Professioni Infermieristiche sono 102: i primi, come Collegi, si sono costituiti nel 1954 (legge 29 ottobre 1954, n. 1049), i più "giovani" sono quelli di Fermo, Carbonia-Iglesias istituiti nel 2011.

Tutta l’attività è sovvenzionata dalle quote degli iscritti, che ogni Ordine stabilisce in rapporto alle spese di gestione della sede, al programma di iniziative (corsi, informazione, rivista, consulenza legale, ecc.) e alla quota da versare alla Federazione per finanziare le iniziative centrali.

L’organo di governo dell'Ordine è il Consiglio direttivo, che si rinnova ogni triennio attraverso una consultazione elettorale di tutti gli iscritti. I componenti del Consiglio variano da 5 per i Collegi con meno di 100 iscritti, a 15 per quelli che superano i 1500. In Italia sono oltre 1500 gli infermieri eletti negli organismi di rappresentanza della professione.

Ogni Consiglio distribuisce al proprio interno le cariche di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine provinciale ed è membro di diritto del Consiglio nazionale.

L'obbligatorietà di iscrizione all'Albo è rivolta a tutte le categorie che hanno un Ordine. L'iscrizione all'Albo rappresenta non solo requisito essenziale per la partecipazione al concorso, ma è altresì requisito indispensabile per poter continuare a svolgere l'attività sanitaria nell'ambito del rapporto di lavoro: la disciplina concorsuale introdotta a seguito del DPR 761/79 ha previsto infatti l'iscrizione quale requisito di accesso che, al pari di altri requisiti, non è limitato nel tempo ma va mantenuto per tutta la durata del rapporto di lavoro.

Tale condizione, per l'esercizio della funzione di Infermiere, viene inoltre confermata dall'art. 2 e art. 3 del Decreto del Ministero della Sanità del 14/9/1994 n.739 (Profilo Professionale).

Anche l'art. 2229 Codice Civile pone una riserva di legge in merito all'individuazione delle professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi o elenchi appositi, e l'art. 2231 indica le conseguenze derivanti dalla mancanza di iscrizione all'albo. Inoltre l'estensione ai Ordini degli Infermieri Professionali delle norme del DLgs.C.P.S. del 13/9/46, n. 233 operata dalla legge n. 1049/54, comprende l'obbligo di iscrizione ai fini dell'esercizio della professione.

Tutto ciò è da riferirsi non solo a coloro che esercitano la libera professione ma anche a coloro che esercitano in rapporto di dipendenza, poiché la qualificazione, ai fini dell'esercizio professionale, non dipende solo dal possesso del diploma ma anche dalla abilitazione che deriva dall'iscrizione all'Albo. L'Albo professionale è quindi, a nostro giudizio, da intendersi quale strumento legittimante l'esercizio dell'attività professionale.

Il Ordine professionale: cos'è?
Struttura
L'istituzione degli Ordini delle Professioni Infermieristiche risale al 1954 e la denominazione di Ordine piuttosto che Ordine dipende dal fatto che per l'esercizio professionale si sia conseguito un diploma invece della laurea. Esistono tanti Ordini quante Province.
All'interno del Ordine distinguiamo tre organi:

  • l'Assemblea, costituita da tutti gli iscritti all'Albo, la quale ogni anno si riunisce per approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo e ogni tre anni per le elezioni dei nuovi Organi; può riunirsi in sede straordinaria su richiesta del Consiglio oppure su richiesta di almeno 1/6 degli iscritti all'Albo;
  • il Consiglio Direttivo, costituito da Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Consiglieri;
  • il Ordine dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri effettivi oltre a un membro supplente.

Gli Ordini Professionali sono riuniti in Federazione Nazionale, diretta da un Comitato Centrale che ha i compiti di coordinare e promuovere l'attività dei Ordini, vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza della professione, esercitare il potere disciplinare nei confronti dei Consigli Direttivi dei Ordini nonché di controllarne l'attività.

Funzioni
Il Ordine è un Ente di diritto pubblico che ha funzioni di rappresentanza della categoria presso le istituzioni pubbliche e private, di tutela della professione e dell'esercizio professionale, di vigilanza affinché si rispettino le norme etiche previste dal Codice Deontologico.
I "compiti" degli Ordini delle Professioni Infermieristiche sono molteplici e vanno dalla compilazione e pubblicazione dell'Albo alla conservazione del decoro e dell'indipendenza del Ordine; dall'individuazione dei rappresentanti presso Commissioni, Enti e Organizzazioni alla promozione del progresso culturale sino all'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti, sia che essi prestino la loro opera presso istituzioni pubbliche o private sia che svolgano la libera professione. Possono inoltre, se richiesto, interporsi nel caso di controversie sorte per questioni di esercizio professionale.

Possiamo riassumere sottolineando due aspetti principali che riguardano il ruolo del Ordine: innanzitutto tutela i professionisti vigilando e garantendoli ad esempio da forme di abusivismo, promuove la formazione continua e dà loro assistenza attraverso consulenze; in secondo luogo garantisce agli utenti del sistema sanitario, i cittadini, la professionalità degli iscritti all'Albo nell'esercizio delle specifiche competenze. È quindi strumento di disciplina ma anche di difesa degli interessi dei professionisti e della comunità.

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