E' possibile chiedere al proprio Ordine di appartenenza:
ATTESTATO ECM - documento viene emesso su RICHIESTA del professionista sanitario iscritto, senza BOLLO, attestante i crediti acquisiti dal professionista sanitario per il triennio. E' possibile ritirare detta attestazione personalmente o tramite DELEGA (purchè il delegato sia in possesso della RICHIESTA di attestazione e fotocopia del documento del delegante).
CERTIFICAZIONE ECM - documento nel quale si certifica che il professionista iscritto ha assolto al fabbisogno formativo ecm relativo al triennio - viene emesso in BOLLO (da €16,00) su RICHIESTA da effettuarsi in BOLLO (da €16,00). Detto certificato viene rilasciato solo a triennio concluso. E' possibile ritirare detto certificato personalmente o tramite DELEGA (purchè il delegato sia in possesso della RICHIESTA del certificato e fotocopia del documento del delegante). Si ricorda che tale certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
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La Commissione Nazionale Formazione Continua nella riunione dell'8 giugno 2022 ha dato mandato al Co.Ge.A.P.S di procedere al riconoscimento del bonus ECM di cui all'art. 5 bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
In particolare, il Co.Ge.A.P.S, entro il 31/07/2022, procederà all'applicazione automatica della riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale 2020/2022 nei confronti di tutti i professionisti sanitari sottoposti all'attività di formazione continua in medicina.
Tale bonus sarà visualizzabile all'interno della propria area riservata presente nel portale del Co.Ge.A.P.S (accesso esclusivamente tramite SPID).
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Lo spostamento dei crediti ECM atto a colmare il debito formativo relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 potrà avvenire entro il 30 giugno 2022. Lo ha stabilito la Commissione nazionale Ecm, che lo scorso 14 dicembre ha adottato una nuova delibera in materia di assolvimento dell’obbligo formativo.
Prorogato spostamento crediti ECM per recupero debito formativo
Ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 è consentito ai professionisti sanitari di effettuare sul portale Co.Ge.A.P.S. lo spostamento dei crediti ECM acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022.
È la principale novità contenuta nella delibera, datata 14 dicembre 2021, con la quale Agenas accoglie, di fatto, tutte le perplessità dei professionisti sanitari sulle tempistiche di caricamento e riconoscimento crediti sul portale Co.Ge.A.P.S. (si ricorda che i Provider hanno 90 giorni di tempo dalla conclusione dell'evento per la trasmissione del rapporto all'ente accreditante e per dare così la possibilità di spostare i crediti necessari da un triennio all'altro).
Come trasferire i crediti ECM?
Per spostare i crediti ECM è necessario accedere al portale Co.Ge.A.P.S.; non serve registrarsi, ma dal 1° ottobre 2021 è necessario essere in possesso di SPID.
Si possono spostare il 100% dei crediti ECM previsti dal proprio obbligo formativo al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
Per i professionisti che, per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016, non si sono avvalsi della facoltà di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario - prosegue la delibera - il Co.Ge.A.P.S. procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, a patto che nel triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale.
Nel caso di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portale Co.Ge.A.P.S, i professionisti potranno inoltrare dovuta segnalazione solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider.
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Nel rispetto della normativa vigente la Federazione ha attivato la procedura di accesso tramite SPID alla piattaforma FADINMED, sulla quale sono disponibili i corsi FAD ECM della FNOPI.
A partire dal 1° febbraio 2022 si potrà accedere alla piattaforma sia con il sistema tradizionale (costituito dalle credenziali ID e PIN) che con l’identità SPID o attraverso carta d’identità elettronica (CIE 2.0 e 3.0). Saranno quindi mantenuti entrambi i sistemi al fine di procedere gradualmente al cambiamento.
Dal 1° maggio 2022 invece l’accesso alla Piattaforma avverrà solo tramite il canale SPID / CIE 2.0 e 3.0, togliendo la possibilità di accesso tradizionale con le credenziali.
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9 crediti ECM per Infermieri/Infermieri Pediatrici
Max 100 Persone
Per iscriversi al Corso ECM è necessario collegarsi sulla piattaforma del Provider PEGASO LAVORO accedendo al seguente link diretto e seguire le istruzioni allegate:
https://www.pegasolavoro.eu/corsi/1323_nuove-frontiere-la-telemedicinatra-realta-e-futuro.html
Nel caso si trattasse del vostro PRIMO ACCESSO, il sistema vi chiederà una registrazione che sarà memorizzata per ogni altro corso a cui vogliate partecipare.
Il Corso Ecm si terrà presso la "Sala ex Infermeria" Via San Tommaso d'Aquino, 1, 04015 Priverno LT , il giorno 11 dicembre 2021, quota di partecipazione (pranzo incluso): ISCRITTI OPI DI LATINA IN REGOLA CON IPAGAMENTI DELLA TASSA DI ISCRIZIONE:10,00€ (COMPRENSIVO DI PRANZO), ALTRI PARTECIPANTI: 30,00€ (COMPRENSIVO DI PRANZO)
Relatori:
Prof. G. Raimondi, Dott. N. Marchitto, Dott. L. Barsi, Dott.ssa S. Andreadi,Dott. Sabrina Melpignano, Dott.ssa S. Taurisano Dott. A. Di Lelio, Dott. Dott A. Pannozzi, Dott.ssa M. Guarda. Patrocinio concesso: Università La Sapienza e Comune di Priverno
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COGEAPS - CONSORZIO GESTIONE ANAGRAFICA PROFESSIONI SANITARIE - ADOZIONE MODELLO SPID (SISTEMA PUBBLICO IDENTITA' DIGITALE)
I professionisti sanitari quindi in possesso dello SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) e/o della CIE (Carta di Identità Elettronica) potranno accedere all’area riservata del Consorzio.
Per garantire la funzionalità del sistema, in modo da consentire ai Professionisti sanitari che non hanno i sistemi di identificazione digitale, sarà mantenuta attiva anche la modalità di identifica-zione attualmente in uso tramite login (username e password), ma solo fino al 30 giugno 2021.
Si allegano:
- circolare FNOPI
- Nota Cogeaps
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Una serie di delibere datate 4 febbraio, ma pubblicate sul sito della Commissione nazionale ECM il 2 marzo, modificano i criteri di Educazione medica continua in funzione della pandemia.
In particolare, per i professionisti sanitari, è previsto che per l’applicazione della delibera sul recupero del debito formativo pregresso (delibera 18 dicembre 2019), non sia possibile applicare le riduzioni previste nel “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”, al professionista che abbia proceduto allo spostamento dei crediti acquisiti mediante eventi con “data di fine evento” fino al 31 dicembre 2021.
Per quanto riguarda invece la possibilità di spostamento dei crediti, dopo la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di formazione ECM da parte di Co.Ge.A.P.S., i crediti di recupero dell’obbligo formativo potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al quantum necessario per l’assolvimento dell’obbligo formativo individuale.
Per la riduzione del debito formativo per i professionisti sanitari presso zone colpite da eventi sismici negli anni 2016 e 2017, la delibera chiarisce che per il triennio 2014-2016 è di 25 crediti; l’obbligo formativo (75 crediti per triennio 2017-2019), si riferisce ai soli professionisti che, in assenza di tale disposizione, avrebbero avuto un obbligo formativo triennale di 150 crediti; per tutti i professionisti che avrebbero dovuto per il triennio 2017-2019, ottenere un numero di crediti minore di 150, la riduzione è della metà dell’obbligo formativo; professionisti che hanno conseguito un numero di crediti superiore all’obbligo formativo possono portare in riduzione, per il triennio 2020-2022, i crediti in eccedenza.
Altra delibera riguarda chi è in pensione e svolge saltuariamente l’attività professionale sanitaria con un reddito annuo non superiore a 5.000 euro.
Questi soggetti, per avere diritto all’esenzione, dovranno dichiarare di aver cessato l’esercizio della professione sanitaria per pensionamento e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria. La riduzione dell’obbligo formativo individuale è calcolata in 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale, nel limite del!’ obbligo formativo individuale triennale.
Se l’attività professionale poi non dovesse essere più saltuaria, tornerebbe di nuovo l’intero obbligo formativo individuale triennale.
Per i provider è previsto che fino al termine dello stato di emergenza sanitaria e comunque in presenza di specifiche disposizioni, anche regionali, che vietino lo svolgimento di eventi residenziali o ne limitino numericamente la partecipazione, è consentito l’utilizzo di modalità di collegamento in videoconferenza per gli utenti che si connettano individualmente
Precisazioni anche per quanto riguarda la Formazione sul Campo (FSC)
Questa si caratterizza per lo svolgimento in “contesti lavorativi qualificati”, secondo quanto stabilito dai “Criteri di attribuzione dei crediti alle attività ECM”.
Si tratta di attività di formazione che hanno luogo all’interno del contesto lavorativo del discente e al quale sono strettamente connesse, finalizzate a migliorare le competenze professionali nello specifico ambito di pertinenza.
“Considerato, dunque, che la formazione sul campo (FSC) esplica la propria efficacia negli ambiti lavorativi ove quotidianamente il personale sanitario si trova ad operare – spiega la Commissione nazionale – la stessa appare esulare dal divieto di svolgimento di ‘convegni, congressi e altri eventi’ statuito dal DPCM del 14 gennaio 2021, all’art. 1, co. 10, l. o).
A tal riguardo si rappresenta che le circolari del Ministero della salute del 23 giugno 2020 e del 7 gennaio 2021, in materia di ‘indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione In sicurezza dei soccorritori’, specificano che ‘la formazione continua del personale sanitario dei sistemi di emergenza territoriale non può essere sospesa o rimandata, per evidenti motivi di mantenimento della capacità operative’.
Resta ferma la responsabilità del provider nell’organizzazione e nell’erogazione dell’evento FSC che deve avvenire nel rigoroso e completo rispetto delle prescrizioni adottate dalle competenti autorità in materia di gestione dell’emergenza sanitaria in atto”.
Le delibere della Commissione nazionale ECM:
DELIBERA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
DELIBERA APPROVAZIONE MANUALE DELLE VERIFICHE DEI PROVIDER
MANUALE DELLE VERIFICHE DEI PROVIDER
DELIBERA PROFESSIONISTI SANITARI IN QUIESCENZA
DELIBERA INTERPRETATIVA SU QUESTIONI RIGUARDANTI I PROFESSIONISTI SANITARI
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LEGGE 6 GIUGNO 2020 N 41, DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2020 N 22 RECANTE "MISURE URGENTI SULLA REGOLARE CONCLUSIONE E L'ORDINATO AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO E SULLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO”.
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 la Legge 6 giugno 2020, n. 41, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante "Misure urgenti sulla regolare con-clusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”.
Per quanto di interesse, segnaliamo che il decreto dispone:
• Crediti ECM medici ed infermieri: si dispone che i 50 crediti da acquisire, per l’anno 2020, da infermieri, medici, odontoiatri, e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospeda-liere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l’attività di formazione continua in medicina (ECM) si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell’emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale (Art. 6 comma 2-ter)*.
• Abilitazione scientifica nazionale: nell’ambito della tornata dell’abilitazione scientifica na-zionale 2018-2020 si istituisce un sesto quadrimestre, a cui sarà possibile iscriversi presen-tando la domanda di partecipazione dal 12 luglio al 12 novembre 2020. L’articolo prevede inoltre che i lavori riferiti al sesto quadrimestre si concluderanno entro il 15 marzo 2021 e che le Commissioni nazionali per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia resteranno in carica fino al 30 giugno 2021. La norma dispone infine che il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazio-nali di durata biennale per la tornata dell’abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 venga avviato entro il 31 gennaio 2021 (Art. 7-bis).
*N.B. Al momento non sono state date indicazioni operative in merito alle modalità di applicazione del DL 22/2020 in merito all'ECM per il 2020. La procedura operativa sarà attivata e fruibile sul sito del Cogeaps, appena saranno note le disposizioni da parte degli Enti preposti.