AVVISO - OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC


OBBLIGATORIETÀ ISCRIZIONE

Si ricorda che, in base alla legge 3/18 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, l’iscrizione all’Ordine Professionale è obbligatoria per tutti i professionisti che esercitano la professione sanitaria e che nell’esercizio della professione senza iscrizione si configura il reato di  esercizio abusivo della professione sia nell’ambito di attività libero professionale, che nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente subordinato pubblico o privato. Diversamente si incorre nelle sanzioni di cui all’art. 348 cp che è stato sostituito ed oggi così recita: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 50.000. La condanna comporta ……omissis…. altresì la interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata ………….omissis”.

In merito alle conseguenze civili si sottolinea inoltre che, l’attività professionale svolta in mancanza di iscrizione è priva di riconoscimento contrattuale e di tutela, mentre in ipotesi di procurati danni a terzi, la richiesta di risarcimento nei tuoi confronti sarebbe inevitabile, senza possibilità alcuna di difesa.


ALERT

Si informano i dipendenti, collaboratori e consulenti dell'OPI di Latina che nella seduta del Consiglio Direttivo del giorno 19-12-2023 è stata approvata la nuova procedura per le segnalazioni Whistleblowing aggiornata al recente dlgs 24/2023 presente al link https://www.opilatina.it/lt/whistleblowing e nella sezione Amministrazione Trasparente|Altri contenuti|Prevenzione della corruzione


 

LEGGE 6 GIUGNO 2020 N 41, DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2020 N 22 RECANTE "MISURE URGENTI SULLA REGOLARE CONCLUSIONE E L'ORDINATO AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO E SULLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO”.

 

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 la Legge 6 giugno 2020, n. 41, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante "Misure urgenti sulla regolare con-clusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”.
Per quanto di interesse, segnaliamo che il decreto dispone:

Crediti ECM medici ed infermieri: si dispone che i 50 crediti da acquisire, per l’anno 2020, da infermieri, medici, odontoiatri, e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospeda-liere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l’attività di formazione continua in medicina (ECM) si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell’emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale (Art. 6 comma 2-ter)*.


Abilitazione scientifica nazionale: nell’ambito della tornata dell’abilitazione scientifica na-zionale 2018-2020 si istituisce un sesto quadrimestre, a cui sarà possibile iscriversi presen-tando la domanda di partecipazione dal 12 luglio al 12 novembre 2020. L’articolo prevede inoltre che i lavori riferiti al sesto quadrimestre si concluderanno entro il 15 marzo 2021 e che le Commissioni nazionali per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia resteranno in carica fino al 30 giugno 2021. La norma dispone infine che il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazio-nali di durata biennale per la tornata dell’abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 venga avviato entro il 31 gennaio 2021 (Art. 7-bis).

*N.B. Al momento non sono state date indicazioni operative in merito alle modalità di applicazione del DL 22/2020 in merito all'ECM per il 2020. La procedura operativa sarà attivata e fruibile sul sito del Cogeaps, appena saranno note le disposizioni da parte degli Enti preposti.

Allegati:
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