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AVVISO - OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC


OBBLIGATORIETÀ ISCRIZIONE

Si ricorda che, in base alla legge 3/18 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, l’iscrizione all’Ordine Professionale è obbligatoria per tutti i professionisti che esercitano la professione sanitaria e che nell’esercizio della professione senza iscrizione si configura il reato di  esercizio abusivo della professione sia nell’ambito di attività libero professionale, che nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente subordinato pubblico o privato. Diversamente si incorre nelle sanzioni di cui all’art. 348 cp che è stato sostituito ed oggi così recita: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 50.000. La condanna comporta ……omissis…. altresì la interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata ………….omissis”.

In merito alle conseguenze civili si sottolinea inoltre che, l’attività professionale svolta in mancanza di iscrizione è priva di riconoscimento contrattuale e di tutela, mentre in ipotesi di procurati danni a terzi, la richiesta di risarcimento nei tuoi confronti sarebbe inevitabile, senza possibilità alcuna di difesa.


ALERT

Si informano i dipendenti, collaboratori e consulenti dell'OPI di Latina che nella seduta del Consiglio Direttivo del giorno 19-12-2023 è stata approvata la nuova procedura per le segnalazioni Whistleblowing aggiornata al recente dlgs 24/2023 presente al link https://www.opilatina.it/lt/whistleblowing e nella sezione Amministrazione Trasparente|Altri contenuti|Prevenzione della corruzione


AVVISO IMPORTANTE

05/08/2016 - Delibera CNFC 7 luglio 2016 in tema di acquisizione crediti per tutti i professionisti sanitari in maniera flessibile - AGENAS.

La determina della CNFC del 07/07/2016 ha esteso a tutti i professionisti sanitari la possibilità di acquisire crediti in modalità cosiddetta “flessibile”: sono stati, quindi, aboliti, i limiti annuali minimi e massimi cui erano soggetti i professionisti dipendenti e convenzionati. In pratica, ora tutti i professionisti possono acquisire i crediti liberamente all’interno del triennio ECM, anche tutti in un anno. La stessa determina estende inoltre a tutti i professionisti la possibilità di richiedere crediti ECM per attività di autoformazione, fermo restando il limite massimo del 10% dell’obbligo formativo individuale.

Il fabbisogno formativo standard del triennio 2014-2016 è di 150 crediti formativi; è però disponibile una riduzione di questo fabbisogno per chi ha fatto formazione nel triennio precedente, 2011-2013, in misura proporzionale ai crediti acquisiti secondo il seguente schema:

Triennio 2011-2013

Fabbisogno triennio 2014-2016

101 - 150

105

51 - 100

120

30 - 50

135

In base a questo schema è possibile calcolare l’obbligo formativo individuale. Se il professionista usufruisce di esoneri ed esenzioni questi andranno a diminuire ulteriormente il numero di crediti da acquisire nel triennio (come regolato dalla determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 17/07/2013).

 

04/07/2016 - Modulo per la richiesta di esonero/esenzione o riconoscimento crediti per i casi non previsti dalla determina del 17 luglio 2013.

Il modulo deve essere sottoscritto con firma autografa e, nei campi predisposti, compilato digitalmente, pena il rigetto dell’istanza.
Il modulo e i relativi allegati devono essere sottoscritti e inviati in formato PDF all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
La CNFC valuterà l’istanza nella prima riunione utile e trasmetterà l’esito al professionista sanitario, con opportuna delibera, all’indirizzo email specificato nel modulo.

REGISTRAZIONE COGEAPS

Si informano tutti ISCRITTI a questo Ordine che unitamente all’apertura della banca dati del Co.Ge.A.P.S. ai singoli professionisti sanitari tramite il link http://application.cogeaps.it/cogeaps/registrazioneProfessionista.public, è stato attivato un Call Center per rispondere ai quesiti e dare supporto ai professionisti sanitari, sia per la compilazione del Dossier Formativo per il triennio 2014-2016, sia per fornire soluzioni ad eventuali quesiti sul funzionamento della banca dati del Consorzio o sul sistema ECM e sulla corrispondente normativa.

Il numero da comporre è  06/36000893; la linea è attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 15.00. È stato altresì attivato un indirizzo e-mail dedicato, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , per offrire un supporto ulteriore.

Le informazioni relative al Call Center ed alle sue funzionalità sono reperibili anche sul sito istituzionale del Co.Ge.A.P.S. (http://www.cogeaps.it), a cui potrete eventualmente fare riferimento.

 

E' stata pubblicata in data 06 settembre 2013 la Determina Commissione Nazionale  Formazione Continua di cui di seguito:

Determina Commissione Nazionale Formazione Continua -Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all'estero, Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione

Note esplicative sulla determina della CNFC del 17-07-2013

 

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha integrato la Determina del 17/07/2013 luglio in materia di Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione, con delle Note esplicative volte a “meglio specificare la ricaduta degli istituti ivi ricompresi”

Per scaricare la determina completa di note in formato pdf clicca qui.

 

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 98 del 14 maggio 2012) il nuovo Accordo sul sistema di formazione continua in medicina. L'Accordo (del 19 aprile 2012) traccia nuove regole per rendere omogeneo il sistema ECM su tutto il territorio nazionale, introducendo una maggiore integrazione tra i diversi attori della formazione continua in sanità. Il testo integrale del documento può essere consultato alla seguente pagina. Clicca qui

Quanti crediti devono essere maturati nel periodo 2011–2013?

Confermati in 150 i crediti formativi richiesti complessivamente per il triennio. Per ogni anno i professionisti dovranno acquisire un minimo di 25 crediti e un massimo di 75. Si prevede la possibilità di riportare fino ad un massimo di 45 crediti dal triennio 2008-2010, a condizione che il professionista abbia pienamente ottemperato al debito formativo previsto per il triennio precedente di 150 crediti formativi (c.f.) oppure 90 c.f. [1]. La Commissione nazionale ha stabilito, per i soli infermieri, il limite del 60% (90 su 150) dell'acquisizione dei crediti in modalita Formazione a distanza (FAD). Per i professionisti sanitari del territorio abruzzese colpito dal terremoto del 2009, i crediti formativi richiesti per il 2011 sono ridotti a 30, di cui 15 obbligatori.

 

RICERCA ALBO

 

In questa sezione è possibile verificare l’iscrizione all’Albo di un professionista iscritto ad un OPI Latina, aggiornato in tempo reale, attraverso il seguente link:

 

Ricerca Albo OPI Latina

 

Inoltre è possibile verificare l’iscrizione all’Albo di un professionista iscritto ad altro OPI attraverso il seguente link:

 

Ricerca Albo Nazionale

(I dati pubblicati sull'Albo Nazionale, ai sensi dell’art. 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, sono gestiti ed aggiornati dai titolari degli stessi, ovvero i singoli Ordini provinciali che hanno competenza legislativa circa la tenuta, l’aggiornamento degli Albi, e le iscrizioni/cancellazioni. (DLCPS 233/46 e DPR 221/50). A loro è quindi demandata la competenza a rilasciare apposite certificazioni).

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