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AVVISO - OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC


OBBLIGATORIETÀ ISCRIZIONE

Si ricorda che, in base alla legge 3/18 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, l’iscrizione all’Ordine Professionale è obbligatoria per tutti i professionisti che esercitano la professione sanitaria e che nell’esercizio della professione senza iscrizione si configura il reato di  esercizio abusivo della professione sia nell’ambito di attività libero professionale, che nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente subordinato pubblico o privato. Diversamente si incorre nelle sanzioni di cui all’art. 348 cp che è stato sostituito ed oggi così recita: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 50.000. La condanna comporta ……omissis…. altresì la interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata ………….omissis”.

In merito alle conseguenze civili si sottolinea inoltre che, l’attività professionale svolta in mancanza di iscrizione è priva di riconoscimento contrattuale e di tutela, mentre in ipotesi di procurati danni a terzi, la richiesta di risarcimento nei tuoi confronti sarebbe inevitabile, senza possibilità alcuna di difesa.


ALERT

Si informano i dipendenti, collaboratori e consulenti dell'OPI di Latina che nella seduta del Consiglio Direttivo del giorno 19-12-2023 è stata approvata la nuova procedura per le segnalazioni Whistleblowing aggiornata al recente dlgs 24/2023 presente al link https://www.opilatina.it/lt/whistleblowing e nella sezione Amministrazione Trasparente|Altri contenuti|Prevenzione della corruzione


Modulo per comunicare al Ordine l'inizio dell'attività libero professionale.

E' possibile scaricare (vedi allegato in fondo all'articolo) il modulo per comunicare al Ordine la l'inizio dell'attività libero professionale. Il modulo compilato in stampatello in tutte le sue parti, deve essere consegnato o inviato al Ordine per fax allo 0773624633 unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

La comunicazione è obbligatoria e va effettuata entro 30 giorni dall'avvio dell'attività libero-professionale.

N.B. Si ricorda che il professionista ha anche l'obbligo di comunicare all'ENPAPI, con apposita modulistica, l'inizio dell'attività libero professionale.

 

Modulo per comunicare al Ordine la cessazione dell'attività libero professionale.

E' possibile scaricare (vedi allegato in fondo all'articolo) il modulo per comunicare al Ordine la cessazione dell'attività libero professionale. Il modulo compilato in stampatello in tutte le sue parti, deve essere consegnato o inviato al Ordine a mezzo fax allo 0773624633 od a mezzo pec all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (solo da indirizzi pec) unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

N.B. Si ricorda che il professionista ha anche l'obbligo di comunicare all'ENPAPI, con apposita modulistica, la cessazione dell'attività libero professionale.

L'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE DELL'INFERMIERE

  • L'infermiere che esercita la libera professione assume la responsabilità del proprio agire (in forma autonoma) e la responsabilità di rappresentare la professione nel contesto sociale.
  • L'infermiere esercita la libera professione in forma autonoma o associata e può agire a domicilio della persona che richiede cure infermieristiche o in uno studio, generalmente di tipo associato.
  • Il libero professionista infermiere si connota come prestatore d'opera intellettuale effettuata in regime di autonomia tecnica, con ampia discrezionalità e con propria organizzazione del lavoro.
  • La posizione giuridica è stabilita dalla legge che definisce le regole a tutela degli interessi di carattere generale degli individui.
  • Il Ordine professionale è l'Ente a cui è demandato il compito di vigilare sull'esercizio della professione e tutelare il decoro e l'indipendenza degli infermieri rappresentati.
  • Nei confronti dei cittadini assistiti l'infermiere libero professionista ha degli obblighi specifici da cui discendono una serie di responsabilità.
  • L'art. 2229 del Codice Civile intitolato "Esercizio delle professioni intellettuali"al comma 1 recita: "La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi". Ciò determina l'obbligo dell'iscrizione all'Albo degli Infermieri per tutti coloro che esercitano al professione infermieristica e sotto qualsiasi forma.
  • L'individuazione di professione intellettuale fa si che la stessa possa essere svolta in regime di libera professione.

La modalità dell'esercizio libero professionale richiede:

  • L'organizzazione in proprio dell'attività;
  • La proprietà degli strumenti;
  • Il rapporto di fiducia tra professionista e cliente;
  • La responsabilità diretta;
  • Il diritto a ricevere l'onorario;
  • La discrezionalità circoscritta alle regole professionali e all'esperienza posseduta.

IL ORDINE PROFESSIONALE

Il Ordine degli Infermieri, Assistenti Sanitari, Vigilatrici d'infanzia (ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE) ha il potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo e mira a punire e a reprimere quei comportamenti posti in essere dal professionista che possono ledere il decoro e l'indipendenza della professione o agire in maniera difforme dai principi sanciti nel Codice Deontologico.

LE ATTRIBUZIONI PROFESSIONALI E LE INCOMPATIBILITÀ

L'infermiere che esercita la libera professione deve attenersi alle attribuzioni previste dalla normativa vigente.
La pubblicità deve in ogni caso rispettare i principi di verità e correttezza, chiarezza ed inequivocabilità e deve essere conforme ai principi espressi dal codice deontologico. Non può pertanto essere ingannevole e comparativa o ledere la dignità e l'onore della professione.
La pubblicità sanitaria è soggetta alla vigilanza dei Ordini Provinciali.

FORMAZIONE CONTINUA DELL'INFERMIERE LIBERO PROFESSIONALE

Il Decreto Legislativo n. 229 del 1999 ha attivato, a partire dal 2002, il Sistema Italiano di Educazione Continua in Medicina che prevede l'aggiornamento professionale obbligatorio per tutti gli operatori sanitari, sia dipendenti che liberi professionisti. Il Ordine ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE promuove numerose iniziative di formazione continua rivolte a tutti gli Infermieri iscritti o operanti nella Provincia di Latina. 

                                                 LIBERA PROFESSIONE -ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

L'esercizio della libera professione è soggetto ad alcuni adempimenti per poter essere intrapreso, tra cui:

  • Iscrizione All'Albo Professionale presso il Ordine provinciale di appartenenza(art. 8 DLCPS 233/46 - DPR 761/79 - DM 30/1/82 - DM 14/9/94);
  • Richiesta di assegnazione del numero di Partita IVA entro 30 giorni dall'inizio dell'attività libero - professionale, al competente ufficio IVA della Provincia di appartenenza, compilando il modello di " Inizio Attività"Iscrizione e registri IVA (art. 10 DPR 633/72 esonera la tenuta di contabilità IVA);
  • Stipula di una copertura assicurativa. La polizza di responsabilità professionale è obbligatoria  ed ha come oggetto i danni causati a terzi durante l'esercizio della professione, a causa di errori e omissioni compiuti in buona fede.

 

 

Il Dottorato di ricerca in Scienze infermieristiche è un percorso di formazione universitaria triennale successivo alla Laurea Specialistica, che mira a fornire ai professionisti competenze avanzate e strumenti metodologici necessari per esercitare attività di ricerca e di alta qualificazione presso Università, enti pubblici e soggetti privati.
E' finalizzato all'approfondimento dello studio della disciplina e dalla ricerca applicata alle Scienze infermieristiche.

Il XXVI ciclo (2010/2011) di Dottorato di ricerca in Scienze infermieristiche è stato attivato nelle Università di Firenze, Genova, L'Aquila e Roma.

Firenze
Scienze Cliniche
Coordinatore: Prof. Giacomo Laffi
Referente: Prof. Laura Rasero

Genova
Metodologia della Ricerca in Scienze Infermieristiche
Coordinatore: Prof. Loredana Sasso

L'Aquila
Scienze Infermieristiche
Coordinatore: Prof. Loreto Lancia

Roma Tor Vergata
Scienze Infermieristiche
Coordinatore: Prof. Augusto Panà
Referente: Prof. Rosaria Alvaro

 

La Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche deve fornire le basi per sviluppare a livello elevato, e in più contesti clinico-assistenziali, la capacità di analizzare i bisogni, pianificare, progettare e gestire interventi, valutare e fare ricerca (per una descrizione dettagliata delle competenze dell'infermiere con laurea specialistica si rimanda all'Allegato I - Decreto 2 aprile 2001, allegato I/S; Classe delle lauree specialistiche nelle Scienze infermieristiche e ostetriche). La continua evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale e i cambiamenti nei contenuti delle cure rendono molto ampia la gamma di posizioni (e competenze) dell'infermiere con Laurea Specialistica: dalla direzione del servizio aziendale di assistenza infermieristica, al coordinamento di un dipartimento o unità complessa, o di una équipe, al case management, al coordinamento dell'aggiornamento del personale e della formazione permanente, al ruolo di formatore, di docente e di tutor. Occupare queste posizioni richiede il possesso di competenze trasversali (oltre che di conoscenze specifiche) e la capacità di applicarle a diversi contesti. Ogni università potrà quindi costruire dei curricula che comprendono l'area clinica, gestionale o didattica, ma nello stesso tempo che possono anche sviluppare o privilegiare una di queste aree. Il DM 270/04 ha modificato la denominazione di corso di Laurea specialistica in "corso di Laurea Magistrale".


Per diventare infermieri bisogna frequentare un corso universitario di Laurea Triennale. La formazione è strutturata tenendo conto della crescente complessità dei pazienti assistiti e dell'evoluzione dei trattamenti (sia in ospedale che sul territorio), nella prospettiva di rendere la persona presa in carico o il familiare il più possibile autonomi. Ogni università può introdurre nel proprio ordinamento didattico delle variazioni, fino a un terzo del programma definito dalla normativa nazionale (DL 2 aprile 2001; Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie, Allegato I: Obiettivi formativi qualificanti). Tali variazioni consistono nell'introduzione o sottrazione di alcune materie all'interno dei vari settori scientifico-disciplinari, in rapporto alle esigenze sanitarie e di mercato di carattere locale e all'organizzazione del curriculum individuale. Questa possibilità consente di avere curricula personalizzati e sempre più rispondenti alle esigenze e ai problemi locali e del Servizio Sanitario Nazionale. L'infermiere partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e collettività e formula i relativi obiettivi; pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico; garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agisce sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto. L'infermiere svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale; contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo allo specifico profilo professionale e alla ricerca. Conseguita la laurea, gli infermieri possono proseguire la formazione iscrivendosi a un Corso di master di primo livello (o frequentando altre iniziative di formazione permanente) oppure possono iscriversi alla Laurea magistrale (specialistica).

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