AVVISO - OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC


OBBLIGATORIETÀ ISCRIZIONE

Si ricorda che, in base alla legge 3/18 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, l’iscrizione all’Ordine Professionale è obbligatoria per tutti i professionisti che esercitano la professione sanitaria e che nell’esercizio della professione senza iscrizione si configura il reato di  esercizio abusivo della professione sia nell’ambito di attività libero professionale, che nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente subordinato pubblico o privato. Diversamente si incorre nelle sanzioni di cui all’art. 348 cp che è stato sostituito ed oggi così recita: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 50.000. La condanna comporta ……omissis…. altresì la interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata ………….omissis”.

In merito alle conseguenze civili si sottolinea inoltre che, l’attività professionale svolta in mancanza di iscrizione è priva di riconoscimento contrattuale e di tutela, mentre in ipotesi di procurati danni a terzi, la richiesta di risarcimento nei tuoi confronti sarebbe inevitabile, senza possibilità alcuna di difesa.


ALERT

Si informano i dipendenti, collaboratori e consulenti dell'OPI di Latina che nella seduta del Consiglio Direttivo del giorno 19-12-2023 è stata approvata la nuova procedura per le segnalazioni Whistleblowing aggiornata al recente dlgs 24/2023 presente al link https://www.opilatina.it/lt/whistleblowing e nella sezione Amministrazione Trasparente|Altri contenuti|Prevenzione della corruzione


“Si informano tutti gli iscritti che:


Il decreto-legge 172 del 26 novembre 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26/11/2021 (entrato n vigore il 27/11/2021) dispone l’obbligo per gli esercenti le professioni sanitarie della vaccinazione anti-SARS – COV-2 e a partire dal 15 dicembre 2021 della somministrazione della terza dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.
Il Decreto ha sostituito l’art. 4 del DL 44/2021 del 1/4/2021 attribuendo agli Ordini la funzione di accertamento del rispetto dell’obbligo vaccinale. Gli ordini opereranno tale verifica in modo automatizzato avvalendosi del sistema della Piattaforma Nazionale DGC.
Il Decreto prevede espressamente che nel caso in cui la Piattaforma indichi la mancata effettuazione della vaccinazione (anche con riferimento alla dose di richiamo), l’Ordine inviti l’iscritto a produrre la documentazione comprovante: l’effettuazione della vaccinazione, l’attestazione del Medico di Medicina Generale relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi comunque entro il termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, ovvero l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
L’ Ordine qualora accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale - anche con riguardo alla dose di richiamo - -eve adottare l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale con natura dichiarativa, non disciplinare, che determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanita-rie ed è annotata nel relativo Albo professionale. Del mancato adempimento dell’obbligo vaccinale viene data comunicazione alla Federazione nazionale e al datore di lavoro. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’iscritto dell’avvenuta vaccinazione a seguito della quale l’Ordine provvederà alla revoca della sospensione. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta all’Ordine è d’obbligo allegare alla domanda di iscrizione il certificato di avvenuta vaccinazione.
Si segnala inoltre che in virtù di quanto previsto dal DL 172/2021 l’Ordine ha adottato nuovo modello di privacy reperibile al link Sezione Privacy

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