AVVISO - OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC


OBBLIGATORIETÀ ISCRIZIONE

Si ricorda che, in base alla legge 3/18 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, l’iscrizione all’Ordine Professionale è obbligatoria per tutti i professionisti che esercitano la professione sanitaria e che nell’esercizio della professione senza iscrizione si configura il reato di  esercizio abusivo della professione sia nell’ambito di attività libero professionale, che nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente subordinato pubblico o privato. Diversamente si incorre nelle sanzioni di cui all’art. 348 cp che è stato sostituito ed oggi così recita: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 50.000. La condanna comporta ……omissis…. altresì la interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata ………….omissis”.

In merito alle conseguenze civili si sottolinea inoltre che, l’attività professionale svolta in mancanza di iscrizione è priva di riconoscimento contrattuale e di tutela, mentre in ipotesi di procurati danni a terzi, la richiesta di risarcimento nei tuoi confronti sarebbe inevitabile, senza possibilità alcuna di difesa.


ALERT

Si informano i dipendenti, collaboratori e consulenti dell'OPI di Latina che nella seduta del Consiglio Direttivo del giorno 19-12-2023 è stata approvata la nuova procedura per le segnalazioni Whistleblowing aggiornata al recente dlgs 24/2023 presente al link https://www.opilatina.it/lt/whistleblowing e nella sezione Amministrazione Trasparente|Altri contenuti|Prevenzione della corruzione


DL 21 settembre 2021 n. 127 : Green pass esteso a tutti i lavoratori

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 È stato pubblicato sulla G.U. n. 226 del 21 settembre 2021 il DL 21 settembre 2021 n. 127, recante “ misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. “

MODALITA’ DI CONTROLLO : 

Dal 15 ottobre al 31 dicembre prossimi, per accedere ai luoghi di lavoro, sia il personale appartenente al comparto pubblico sia quello dipendente da aziende del settore privato dovranno essere in possesso della certificazione verde. 

A partire dal 15 ottobre, i datori di lavoro sono tenuti ad accertare il rispetto delle prescrizioni definendo le modalità per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi e della contestazione delle eventuali violazioni. 

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal D.P.C.M. adottato ai sensi dell’ articolo 9, comma 10, D.L. 52/2021. 

Per quanto riguarda l’impiego delle certificazioni verdi nel settore pubblico, l’art. 1 del decreto in esame ha inserito, all’interno del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87), un’apposita norma disciplinante tale ambito ovvero l’art. 9-quinquies. Il suddetto articolo prevede, infatti, che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 i dipendenti, per quanto qui d’interesse, delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (e quindi gli Ordini e le rispettive Federazioni) devono possedere obbligatoriamente la certificazione verde Covid-19 ed esibirla ai fini “dell’accesso ai luoghi di lavoro, nell’ambito del territorio nazionale in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa”. Il secondo comma della norma estende, altresì, il predetto obbligo a tutti i soggetti “che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato preso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni".

 

 

 

Allegati:
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