AVVISO - OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC


OBBLIGATORIETÀ ISCRIZIONE

Si ricorda che, in base alla legge 3/18 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, l’iscrizione all’Ordine Professionale è obbligatoria per tutti i professionisti che esercitano la professione sanitaria e che nell’esercizio della professione senza iscrizione si configura il reato di  esercizio abusivo della professione sia nell’ambito di attività libero professionale, che nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente subordinato pubblico o privato. Diversamente si incorre nelle sanzioni di cui all’art. 348 cp che è stato sostituito ed oggi così recita: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 50.000. La condanna comporta ……omissis…. altresì la interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata ………….omissis”.

In merito alle conseguenze civili si sottolinea inoltre che, l’attività professionale svolta in mancanza di iscrizione è priva di riconoscimento contrattuale e di tutela, mentre in ipotesi di procurati danni a terzi, la richiesta di risarcimento nei tuoi confronti sarebbe inevitabile, senza possibilità alcuna di difesa.


ALERT

Si informano i dipendenti, collaboratori e consulenti dell'OPI di Latina che nella seduta del Consiglio Direttivo del giorno 19-12-2023 è stata approvata la nuova procedura per le segnalazioni Whistleblowing aggiornata al recente dlgs 24/2023 presente al link https://www.opilatina.it/lt/whistleblowing e nella sezione Amministrazione Trasparente|Altri contenuti|Prevenzione della corruzione


Delibera CNFC 7 luglio 2016 in tema di acquisizione crediti per tutti i professionisti sanitari in maniera flessibile - AGENAS.

La determina della CNFC del 07/07/2016 ha esteso a tutti i professionisti sanitari la possibilità di acquisire crediti in modalità cosiddetta “flessibile”: sono stati, quindi, aboliti, i limiti annuali minimi e massimi cui erano soggetti i professionisti dipendenti e convenzionati. In pratica, ora tutti i professionisti possono acquisire i crediti liberamente all’interno del triennio ECM, anche tutti in un anno. La stessa determina estende inoltre a tutti i professionisti la possibilità di richiedere crediti ECM per attività di autoformazione, fermo restando il limite massimo del 10% dell’obbligo formativo individuale.

Il fabbisogno formativo standard del triennio 2014-2016 è di 150 crediti formativi; è però disponibile una riduzione di questo fabbisogno per chi ha fatto formazione nel triennio precedente, 2011-2013, in misura proporzionale ai crediti acquisiti secondo il seguente schema:

Triennio 2011-2013

Fabbisogno triennio 2014-2016

101 - 150

105

51 - 100

120

30 - 50

135

In base a questo schema è possibile calcolare l’obbligo formativo individuale. Se il professionista usufruisce di esoneri ed esenzioni questi andranno a diminuire ulteriormente il numero di crediti da acquisire nel triennio (come regolato dalla determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 17/07/2013). Leggi ulteriori informazioni importanti.

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