AVVISO - OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC


OBBLIGATORIETÀ ISCRIZIONE

Si ricorda che, in base alla legge 3/18 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, l’iscrizione all’Ordine Professionale è obbligatoria per tutti i professionisti che esercitano la professione sanitaria e che nell’esercizio della professione senza iscrizione si configura il reato di  esercizio abusivo della professione sia nell’ambito di attività libero professionale, che nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente subordinato pubblico o privato. Diversamente si incorre nelle sanzioni di cui all’art. 348 cp che è stato sostituito ed oggi così recita: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 50.000. La condanna comporta ……omissis…. altresì la interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata ………….omissis”.

In merito alle conseguenze civili si sottolinea inoltre che, l’attività professionale svolta in mancanza di iscrizione è priva di riconoscimento contrattuale e di tutela, mentre in ipotesi di procurati danni a terzi, la richiesta di risarcimento nei tuoi confronti sarebbe inevitabile, senza possibilità alcuna di difesa.


ALERT

Si informano i dipendenti, collaboratori e consulenti dell'OPI di Latina che nella seduta del Consiglio Direttivo del giorno 19-12-2023 è stata approvata la nuova procedura per le segnalazioni Whistleblowing aggiornata al recente dlgs 24/2023 presente al link https://www.opilatina.it/lt/whistleblowing e nella sezione Amministrazione Trasparente|Altri contenuti|Prevenzione della corruzione


L'istanza di accesso generalizzato ai sensi dell’art. 5 comma 2 del decreto trasparenza deve contenere le complete generalità del richiedente con relativi recapiti e numeri di telefono, nonché l’identificazione dei dati, le informazioni contenute in documenti già formati dall'amministrazione" o i documenti richiesti e può essere presentata in formato libero o redatta secondo il modulo predisposto dall’OPI di Latina, all'ufficio che detiene i dati, le informazioni contenute in documenti già formati dall'amministrazione o i documenti, che, sotto la responsabilità del Responsabile apicale dell’Unità Organizzativa Responsabile provvede sulla richiesta.

 L’istanza di accesso civico non richiede motivazione alcuna e può essere recapitata:

  • a mano all'Ufficio di Segreteria e di Protocollo, che vi appone il timbro di ricevimento e rilascia ricevuta;
  • mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
  • mediante PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
  • mediante email all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
  • mediante fax al numero 0773624633.

Si ricorda che qualora l’istanza non sia sottoscritta con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento, la domanda sarà ritenuta validamente presentata soltanto se accompagnata da una copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità.

Il rilascio di dati in formato cartaceo o elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Richiesta di riesame

Avverso il diniego all'istanza di accesso civico generalizzato, il richiedente può presentare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, istanza di riesame.

Nel caso in cui i dati o i documenti richiesti siano detenuti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, l’eventuale richiesta di riesame presentata in seguito al diniego all'accesso, dovrà essere avanzata al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art.116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs n. 104/2010. Il termine di cui all’art.116, c.1, Codice del processo amministrativo qualora il richiedente l’accesso generalizzato si sia rivolto al difensore civico provinciale/regionale, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza allo stesso.

Modulo per la richiesta di accesso generalizzato.

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