L’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA

Al di fuori di un’attività di lavoro subordinato, l’esercizio professionale può essere svolto sotto forma di libera professione.
La possibilità di svolgere l’attività libero professionale in concomitanza con un contratto di lavoro subordinato è sempre vincolata all’autorizzazione da parte della struttura da cui si è assunti.
N.B. L’infermiere/a dipendente di una struttura pubblica, inquadrato/a con un contratto di lavoro Full-Time o con un Part-Time superiore a 18 ore settimanali, non può svolgere attività lavorativa in regime libero professionale.
L’inizio della libera professione, nonché le variazioni relative al suo esercizio, vanno comunicate all’Ordine con apposito modulo
Notifica-inizio-libera-professione
o tramite SPID o CIE accedendo all’AREA RISERVATA ISCRITTI

ADEMPIMENTI PER L’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA
• Iscrizione all’Albo Professionale
• Scegliere la modalità con cui svolgere la Libera Professione:
L’esercizio libero professionale può essere svolto o in forma individuale o in forma collegiale.

  • ATTIVITÀ SVOLTA IN FORMA INDIVIDUALE
    L’esercizio libero professionale della professione Infermieristica può essere svolto in forma individuale, secondo una delle seguenti modalità:
    Apertura di una propria partita IVA.
    L’esercizio della professione svolto con apertura di partita IVA dà la possibilità, al/la professionista, di poter prestare la propria attività nei confronti di qualsiasi tipo e numero di clienti desiderato.
    Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa.
    L’esercizio della professione svolto con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) comporta che l’attività possa essere svolta solo nei confronti del committente o dei committenti con i quali sono stati conclusi i relativi contratti, e secondo le disposizioni dei contratti stessi.
    La normativa fiscale vigente ha inserito il reddito di co.co.co tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ai soli fini fiscali, pertanto, è il committente che adempie a tutti gli obblighi relativi.
    Il/la collaboratore/trice, nel caso detenga altri tipi di reddito o voglia portare in deduzione dalla dichiarazione dei redditi alcune spese deducibili, dovrà provvedere a compilare e presentare il modello Unico.
    Chi esercita la libera professione con contratto di co.co.co. non deve pertanto tenere in considerazione i paragrafi riguardanti l’apertura della partita IVA, i regimi contabili, i registri contabili e la fatturazione.
  • ATTIVITÀ SVOLTA IN FORMA COLLEGIALE
    L’esercizio libero professionale della professione Infermieristica può essere svolto in forma collegiale, secondo una delle seguenti modalità:
    Associazione di professionisti.
    L’associazione tra professionisti è una sorta di società in cui ogni associato/a, nei limiti stabiliti dal proprio statuto e regolamento interni, svolge in autonomia la propria attività. In questo caso l’apertura della partita IVA è a carico dell’associazione e non del/la singolo/a professionista associato/a.
    Società tra Professionisti Società tra Professionisti (STP).
    Le Società tra Professionisti, formate da soci/e professionisti/e iscritti/e ad Albi, Ordini e Collegi e, non obbligatoriamente, anche da soci/e non professionisti/e solo per prestazioni tecniche di supporto o di investimento, possono essere costituite secondo uno dei modelli previsti dal nostro ordinamento:
  • Società di persone (Ss, Snc, Sas);
  • Società di capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • Società cooperative.
    Qualunque sia la forma adottata dalla società, la ragione sociale dovrà essere sempre obbligatoriamente integrata con la dicitura “Società tra Professionisti”, e la Società dovrà essere iscritta presso l’Ordine o Collegio competente per l’attività individuata nello statuto quale prevalente.
    Cooperative
    Le cooperative sono una sorta di società di capitali, il cui scopo principale non è di lucro, ma di interesse generale, e cioè mutualistico.
    Il/la socio/a di cooperativa può essere dipendente, libero/a professionista o collaboratore/trice coordinato/a e continuativo/a, e non può esercitare in un’istituzione pubblica.
    Gli adempimenti di carattere fiscale-previdenziale cambiano, quindi, a seconda del tipo di rapporto che si instaura.
    Agenzia
  • L’appartenenza ad un’Agenzia consente l’esercizio professionale presso strutture sanitarie pubbliche nella forma cosiddetta “d’appalto”.
    Comunicazione, all’Ordine, d’inizio dell’attività Libero Professionale
    Rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria
    Iscrizione all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI): Gestione Principale o Gestione Separata
    • Dichiarazione dei redditi
    • Individuazione regime contabile
    • Tenuta dei Registri e adempimenti contabili
    Stipula Assicurazione Responsabilità Civile
    Aggiornamento professionale (ECM)
    Posta Certificata (PEC)
    Ed esclusivamente nel caso in cui si scelga di svolgere l’attività libero professionale in forma individuale con partita IVA:
    • Apertura Partita Iva

CESSAZIONE LIBERA PROFESSIONE
Al fine di mantenere aggiornato l’elenco degli iscritti all’ Ordine che esercitano la libera professione, è necessario che il professionista, nel momento in cui cessi l’attività libera professionale, ne dia comunicazione all’Ordine, tramite il modulo notifica-termine-libera-professione o tramite SPID o CIE accedendo all’AREA RISERVATA ISCRITTI

N.B. Si ricorda che il professionista ha anche l’obbligo di comunicare a ENPAPI, mediante apposita modulistica scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente in questione, la cessazione dell’attività libero professionale

Modulistica:

Materiale:

Ultimo aggiornamento

12 Giugno 2025, 06:47