AVVISO - OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC


OBBLIGATORIETÀ ISCRIZIONE

Si ricorda che, in base alla legge 3/18 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, l’iscrizione all’Ordine Professionale è obbligatoria per tutti i professionisti che esercitano la professione sanitaria e che nell’esercizio della professione senza iscrizione si configura il reato di  esercizio abusivo della professione sia nell’ambito di attività libero professionale, che nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente subordinato pubblico o privato. Diversamente si incorre nelle sanzioni di cui all’art. 348 cp che è stato sostituito ed oggi così recita: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 50.000. La condanna comporta ……omissis…. altresì la interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata ………….omissis”.

In merito alle conseguenze civili si sottolinea inoltre che, l’attività professionale svolta in mancanza di iscrizione è priva di riconoscimento contrattuale e di tutela, mentre in ipotesi di procurati danni a terzi, la richiesta di risarcimento nei tuoi confronti sarebbe inevitabile, senza possibilità alcuna di difesa.


ALERT

Si informano i dipendenti, collaboratori e consulenti dell'OPI di Latina che nella seduta del Consiglio Direttivo del giorno 19-12-2023 è stata approvata la nuova procedura per le segnalazioni Whistleblowing aggiornata al recente dlgs 24/2023 presente al link https://www.opilatina.it/lt/whistleblowing e nella sezione Amministrazione Trasparente|Altri contenuti|Prevenzione della corruzione


Entro dicembre 2022 i professionisti infermieri (come gli altri professionisti sanitari) devono rispettare gli obblighi di acquisizione dei crediti formativi ECM per il triennio 2020-2022 (150 crediti nel triennio al netto di eventuali esenzioni come ad esempio quelle subentrate durante la pandemia con la legge 41/2020 in cui si prevede che per i sanitari impegnati nell’emergenza COVID i 50 crediti da acquisire nell’anno 2020 come quota annuale del fabbisogno dei 150 crediti relativi al triennio 2020-2022 si intendano in ogni caso maturati).

Chi non lo ha ancora fatto potrà regolarizzare la propria posizione grazie a una serie di opportunità gratuite che vengono offerte agli infermieri.

Ogni professionista può visualizzare la propria posizione dal sito CoGeAPS (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie): https://application.cogeaps.it  accedendo con SPID/CIE.

La FNOPI mette a disposizione di tutti i professionisti una serie di corsi FAD utili a colmare -gratuitamente –  l’eventuale divario. I corsi possono essere visualizzati e raggiunti da questo LINK.

Sempre la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche ha realizzato a favore della formazione infermieristica anche il “Dossier formativo di Gruppo”. Per gli infermieri si traduce in un accesso immediato alla formazione continua nel triennio di riferimento, nell’aggiornamento delle competenze e lo sviluppo professionale secondo un percorso formativo coerente con il proprio profilo professionale e con la visione della Federazione Nazionale. Il  progetto  “Dossier formativo di Gruppo della Federazione Nazionale delle Professioni Infermieristiche” consente agli iscritti di ottenere subito 30 crediti ECM per il triennio 2020-2022,  ha come obiettivo quello di realizzare le politiche professionali in grado di sensibilizzare infermieri e infermieri pediatrici a considerare il sistema ECM, oltre un obbligo giuridico e deontologico, anche una grande occasione di crescita professionale. Per ciascun triennio ogni professionista potrà essere titolare di un proprio Dossier Formativo Individuale (DFI) e, allo stesso tempo, essere componente di uno  o piu Dossier Formativi di Gruppo (DFG), il bonus previsto ( riduzione dell’obbligo  formativo) verrà attribuito una sola volta, al verificarsi  del soddisfacimento del primo Dossier.

A questo link le informazioni più approfondite “Dossier formativo di gruppo”: ECM coordinata a livello nazionale e 30 crediti per il 2020-2022 (fnopi.it)

A questo link la guida Agenas-CoGeAPS per il dossier formativo individuale: https://www.agenas.gov.it/images/agenas/ECM/Guida_utente_df_individ.pdf

A questo link la guida Agenas-CoGeAPS per il dossier formativo di gruppo:
https://www.agenas.gov.it/images/agenas/ECM/Guida_utente_df_gruppo.pdf

Tra tre mesi esatti, quindi, i professionisti che non avranno raggiunto il numero di crediti ECM previsto dalla legge dovranno render conto del mancato rispetto dell’obbligo formativo agli Ordini di appartenenza e le sanzioni previste possono andare dall’avvertimento alla sospensione, oltre a una serie di ulteriori conseguenze che possono arrivare anche alla radiazione, secondo la normativa prevista già dal 2010 a livello nazionale.

Alle sanzioni tradizionali, si aggiunge poi la previsione della legge 233/2021 (art. 38 bis) in cui si indica che dal triennio 2023-2025 l’efficacia delle polizze assicurative stipulate in base alla legge 24/2017 (responsabilità professionale) è condizionata dall’assolvimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale del triennio.

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