AVVISO - OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC


OBBLIGATORIETÀ ISCRIZIONE

Si ricorda che, in base alla legge 3/18 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, l’iscrizione all’Ordine Professionale è obbligatoria per tutti i professionisti che esercitano la professione sanitaria e che nell’esercizio della professione senza iscrizione si configura il reato di  esercizio abusivo della professione sia nell’ambito di attività libero professionale, che nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente subordinato pubblico o privato. Diversamente si incorre nelle sanzioni di cui all’art. 348 cp che è stato sostituito ed oggi così recita: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 50.000. La condanna comporta ……omissis…. altresì la interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata ………….omissis”.

In merito alle conseguenze civili si sottolinea inoltre che, l’attività professionale svolta in mancanza di iscrizione è priva di riconoscimento contrattuale e di tutela, mentre in ipotesi di procurati danni a terzi, la richiesta di risarcimento nei tuoi confronti sarebbe inevitabile, senza possibilità alcuna di difesa.


ALERT

Si informano i dipendenti, collaboratori e consulenti dell'OPI di Latina che nella seduta del Consiglio Direttivo del giorno 19-12-2023 è stata approvata la nuova procedura per le segnalazioni Whistleblowing aggiornata al recente dlgs 24/2023 presente al link https://www.opilatina.it/lt/whistleblowing e nella sezione Amministrazione Trasparente|Altri contenuti|Prevenzione della corruzione


22/03/2019

Approvato dalla Commissione ECM e pubblicato sul sito Agenas, il nuovo Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario contiene la disciplina stabilita dalla stessa Commissione applicabile al professionista sanitario.

Il Manuale è completato da 12 Allegati riportanti la modulistica da utilizzare per attestazioni sui crediti conseguiti, per fare domanda di riconoscimento dei crediti (a seconda delle attività in cui sono stati maturati) e per ottenere gli esoneri dall'obbligo ECM nei casi disciplinati dalla normativa. L’obbligo formativo - spiega una nota della Fnovi- è triennale: per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi.

Il Manuale introduce importanti novità sulla normativa dell’ECM ed è scaricabile cliccando qui.

Gli allegati del Manuale del professionista, insieme al Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM, sono consultabili nella sezione ECM del sito Age.Na.S. a questo link.

23/07/2018 - Dossier Formativo

La FNOPI ha pubblicato il video Spot e le guide sull'utilizzo del Dossier Formativo individuale e di Gruppo realizzate dal gruppo di lavoro sul Dossier formativo della Commissione Nazionale ECM.

Si tratta di uno strumento che consente al singolo professionista di creare un’agenda formativa personalizzata in base al proprio fabbisogno, nonché di essere parte di un percorso di gruppo che aiuti la crescita professionale in una logica di lavoro di squadra, coniugando bisogni professionali dell’individuo, esigenze del gruppo e necessità dell’organizzazione

Di seguito il link alla news ecm

http://www.fnopi.it/attualita/commissione-nazionale-formazione-continua-online-sul-sito-agenas-video-e-guide-sul-dossier-formativo-ecm-id2436.htm.

13/03/2018 - Dossier Formativo

Si comunica che, per l'implementazione del Dossier Formativo valido per il triennio 2017-2019, la Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 14 dicembre 2017, ha approvato una delibera di modifica della precedente regolamentazione del 4 novembre 2016.
Si ricorda che la possibilità di programmare la formazione attraverso l'utilizzo del Dossier Formativo riguarda tuti i professionisti sanitari ed i loro rispettivi gruppi di appartenenza, quali le Aziende sanitarie pubbliche e private, gli Ordini e le rispettive Federazioni nazionali.
Di seguito potrete trovare i testi vigenti dell'ultima delibera di modifica e la versione aggiornata della precedente.

ECM: le nuove regole per i professionisti

 

Nuove Regole ECM triennio 2017-2019

La Commissione nazionale per la formazione continua, nella riunione del 4 novembre 2016, ha approvato i nuovi obblighi formativi Ecm che per il triennio 2017-2019 sono pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
L’art. 1 prevede un sistema premiante per i professionisti virtuosi disponendo che:

  • i professionisti che nel triennio 2014-2016 hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativonel presente triennio formativo (Determina della CNFC del 10 Ottobre 2014);
  • i professionisti sanitari che nel triennio (2014-2016) hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo nel triennio 2017-2019. Coloro che hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti.

Si prevede che, fermo restando l’obbligo di 150 crediti al netto di esoneri, esenzioni e riduzioni, non è più previsto l’obbligo di acquisire, comunque ogni anno, mediamente 50 crediti più o meno il 50%, ma si prevede anche la possibilità che per un anno il professionista possa non acquisire alcun credito.
Nella riunione del 13 dicembre la Commissione nazionale Ecm ha deliberato, inoltre, in materia di:
1. Dossier formativo:

  • il Dossier formativo (Df) che può essere individuale (Dfi) e di gruppo (Dfg) rappresenta l’espressione della programmazione dell’aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione,al profilo di competenze nell’esercizio professionale quotidiano, nonché quale strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e ad indirizzare e qualificare l’offerta formativa da parte dei provider;
  • la definizione del dossier formativo individuale o di gruppo consentirà ad ogni professionista di vedersi riconosciuta una riduzione di n. 30 crediti per il triennio 2017-19 quale bonus per il professionista. Il bonus viene erogato al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:

a) costruzione del dossier;
b) congruità del dossier con il profilo e la disciplina esercitata;
c) coerenza relativamente alle aree - pari ad almeno il 70% - tra il dossier programmato e
quello effettivamente realizzato.

Il bonus quale riduzione dell’obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati nel triennio 2017-2019 se il professionista costruirà un dossier individuale ovvero sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno del corrente triennio. Gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza di cui sopra.

Cari professionisti sanitari, vi invitiamo ad iscrivervi all'area privata del Co.Ge.A.P.S. al fine di verificare i vostri crediti ECM.

Delibera CNFC 7 luglio 2016 in tema di acquisizione crediti per tutti i professionisti sanitari in maniera flessibile - AGENAS.

La determina della CNFC del 07/07/2016 ha esteso a tutti i professionisti sanitari la possibilità di acquisire crediti in modalità cosiddetta “flessibile”: sono stati, quindi, aboliti, i limiti annuali minimi e massimi cui erano soggetti i professionisti dipendenti e convenzionati. In pratica, ora tutti i professionisti possono acquisire i crediti liberamente all’interno del triennio ECM, anche tutti in un anno. La stessa determina estende inoltre a tutti i professionisti la possibilità di richiedere crediti ECM per attività di autoformazione, fermo restando il limite massimo del 10% dell’obbligo formativo individuale.

Il fabbisogno formativo standard del triennio 2014-2016 è di 150 crediti formativi; è però disponibile una riduzione di questo fabbisogno per chi ha fatto formazione nel triennio precedente, 2011-2013, in misura proporzionale ai crediti acquisiti secondo il seguente schema:

Triennio 2011-2013

Fabbisogno triennio 2014-2016

101 - 150

105

51 - 100

120

30 - 50

135

In base a questo schema è possibile calcolare l’obbligo formativo individuale. Se il professionista usufruisce di esoneri ed esenzioni questi andranno a diminuire ulteriormente il numero di crediti da acquisire nel triennio (come regolato dalla determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 17/07/2013). Leggi ulteriori informazioni importanti.

DI SEGUITO IL CALENDARIO DEI PROSSIMI CORSI ECM:

 

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