Cos’ è l’Autocertificazione

Autocertificazioni e utilizzo dei certificati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

La Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), in vigore dal 1° gennaio 2012, ha introdotto importanti novità in materia di certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione. In particolare, l’art. 15, comma 1, stabilisce che i certificati relativi a stati, qualità personali e fatti hanno validità esclusivamente nei rapporti tra privati.

Nei rapporti con organi della Pubblica Amministrazione e gestori di pubblici servizi, tali certificati non possono più essere richiesti né accettati. Devono essere sempre sostituiti da autodichiarazioni redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La normativa ha dunque rafforzato il principio di “decertificazione”, prevedendo che tutti i certificati rilasciati dagli uffici pubblici contengano la seguente dicitura obbligatoria:

“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.”

Dal 1° gennaio 2012, gli uffici pubblici non possono più richiedere né rilasciare certificati destinati ad altre Pubbliche Amministrazioni o a gestori di servizi pubblici. Questi enti sono tenuti a utilizzare esclusivamente le autodichiarazioni fornite dai cittadini, come stabilito dalla legge.

Modalità di invio delle autodichiarazioni

È possibile effettuare le principali comunicazioni tramite autocertificazione (es. cambio di residenza, titoli di studio, indirizzo PEC) attraverso SPID o CIE, accedendo all’Area Riservata Iscritti.

In alternativa, le autocertificazioni (residenza, titoli di studio, ecc.), se non consegnate a mano allo sportello, devono essere trasmesse:

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Ultimo aggiornamento

13 Giugno 2025, 07:39